Statuto dell’associazione di volontariato “Associazione volontari Pallavicini Baronio”
Articolo 1
COSTITUZIONE
COSTITUZIONE
- E’ costituita con sede a Ravenna in via Grado n. 45 l’organizzazione di volontariato denominata Associazione Volontari Pallavicini Baronio, di seguito detta Organizzazione.
- I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici. Essa ha durata illimitata e non persegue scopo di lucro, essendo costituita per esclusivi fini di solidarietà. Come associazione di volontariato, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri soci attivi, prestazioni prevalenti sia qualitativamente sia quantitativamente rispetto ad eventuali apporti professionali di cui l’associazione possa avvalersi.
Articolo 2
FINALITÀ
- L’Organizzazione è un’associazione privata ed autonoma che persegue i valori dell’amicizia, dell’uguaglianza tra i cittadini, della solidarietà, del mutuo aiuto tra persone in difficoltà, della giustizia sociale; opera per il miglioramento delle condizioni di vita di ogni persona e per l’affermazione concreta del diritto di ciascuno di vivere in maniera, per quanto possibile, dignitosa. L’associazione assume i propri orientamenti e le proprie decisioni con metodo democratico ed è pienamente aperta alla partecipazione di tutti i cittadini che ne condividano scopi e valori. Intende prevenire ed eliminare situazioni di isolamento ed emarginazione delle persone anziane ed agevolare, se necessario, il loro diritto alla cura. Favorisce la socialità tra gli anziani ed il dialogo intergenerazionale. E’ attiva nell’ambito socio-assistenziale, favorendo l’impegno volontario dei cittadini ravennati nell’organizzazione e nella gestione di servizi rivolti alla popolazione anziana o in condizione di disagio.
- L’Organizzazione persegue gli scopi sociali realizzando le seguenti tipologie di attività:
- sostegno alle attività di animazione all’interno della Casa Protetta e del Centro Diurno Pallavicini Baronio;
- organizzazione del servizio di trasporto per gli anziani che usufruiscono del servizio di Centro Diurno Pallavicini Baronio;
- organizzazione di laboratori, incontri, seminari ed altre iniziative atte a tramandare ai giovani le attività di una volta (ricamo, cucito, lavori a maglia, vecchi mestieri della città e della campagna, ecc.);
- consegna di pasti e farmaci a domicilio, a vantaggio di anziani con difficoltà di deambulazione;
- promozione ed organizzazione di altre attività finalizzate al sostentamento dell’organizzazione ed al miglioramento delle condizioni degli utenti della Casa Protetta e del Centro Diurno Pallavicini Baronio.
Articolo 3
ADERENTI
- Sono aderenti all’Organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Comitato.
- Nella domanda di adesione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’organizzazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato.
- Gli aderenti cessano di appartenere all’organizzazione per:
- dimissioni volontarie, comunicate in forma scritta;
- morte;
- esclusione per morosità, nel caso di mancato versamento della quota associativa per almeno due anni, o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Prima di escludere il socio, vanno contestati per iscritto gli addebiti, consentendo facoltà di replica e, successivamente, ricorso in
- Il numero dei soci non può essere inferiore ad un numero pari al doppio più uno dei componenti il Comitato.
Articolo 4
DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ADERENTI
- Tutti i soci hanno pari doveri e diritti.
- I soci sono tenuti a:
- rispettare le norme del presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
- versare la quota associativa annuale. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.
- I soci hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
- partecipare direttamente o per delega all’Assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative, se maggiorenni.
- I soci, compresi quelli che ricoprono cariche associative, non possono ricevere alcuna remunerazione o utilità economica, nemmeno indiretta, per le loro prestazioni, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’attività associativa, entro limiti stabili dall’associazione stessa.
- I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio dell’associazione.
Articolo 5
ORGANI
- Sono organi dell’organizzazione:
- l’Assemblea;
- il Comitato;
- il Presidente;
- il Segretario.
Articolo 6
ASSEMBLEA
- L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Organizzazione.
- E’ presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso, in via ordinaria, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di un decimo dei soci; in via straordinaria, anche in questo caso su iniziativa del Presidente o di un decimo degli aderenti, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio.
- La convocazione è inviata con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano, e deve contenere data, orario, luogo, ordine del giorno della prima e dell’eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.
- In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
- Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, per le quali occorre la presenza almeno dei due terzi degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’organizzazione e la devoluzione del patrimonio, per le quali occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci.
- L’Assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere i membri del Comitato;
- decidere gli indirizzi gestionali e gli obiettivi di periodo da perseguire;
- approvare eventuali regolamenti;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto e di scioglimento dell’organizzazione;
- stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
Articolo 7
COMITATO
- Il Comitato è eletto dall’Assemblea tra i soci maggiorenni ed è composto da 5 (cinque) membri che rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.
- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Comitato decadessero dall’incarico, il Comitato può provvedere alla sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Comitato; ove decada la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
- Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 4 (quattro) volte l’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 12 ( dodici) giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
- Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; non è in alcun modo ammessa delega e nelle votazioni in caso di parità non prevale il voto del Presidente.
- Il comitato ha i seguenti compiti:
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo annuali per l’approvazione assembleare;
- eleggere il Presidente ed il Segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- decidere l’eventuale esclusione dell’associato;
- curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
- provvedere a tutte le attività ed atti relativi all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’organizzazione che non rientrino nelle competenze dell’Assemblea.
Articolo 8
PRESIDENTE
- Il Presidente, che è anche presidente dell’Assemblea e del Comitato, è eletto da quest’ultimo, tra i suoi componenti.
- Il Presidente rappresenta legalmente l’Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Comitato.
- Cura l’esecuzione delle delibere del Comitato ed in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Comitato più anziano di età.
Articolo 9
SEGRETARIO
- Il Segretario è eletto dal Comitato, tra i suoi componenti.
- Egli coadiuva il Presidente e svolge i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.
Articolo 10
RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO
- L’Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da;
- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi degli organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’ organizzazione a qualunque titolo.
- La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
- Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’organizzazione né all’atto dello scioglimento.
- L’esercizio finanziario dell’organizzazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
- Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone all’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Gli eventuali utili risultanti dal bilancio approvato saranno reinvestiti per il perseguimento delle finalità associative.
- E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo diverse disposizioni di legge.
Articolo 11
MODIFICHE DELLO STATUTO
- Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all’Assemblea straordinaria da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno due terzi degli aderenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 12
SCIOGLIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
- Lo scioglimento dell’Organizzazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti dei soci. La stessa Assemblea nomina anche i liquidatori. Il patrimonio residuo, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, l. 662/96, dovrà essere devoluto comunque a favore di altra associazione senza scopo di lucro ed operante in identico od analogo settore per fini di utilità sociale.
Articolo 13
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
- Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il lodo dovrà essere pronunciato entro 30 giorni dall’accettazione dell’arbitro, senza la possibilità di concedere proroghe. Sede dell’arbitrato sarà Ravenna.
- L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti. In mancanza di accordo entro 30 giorni, decorrenti dalla data di richiesta formulata per iscritto che una delle due parti fa pervenire all’altra di voler compromettere in arbitri la controversia, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente della Camera di Commercio di Ravenna. Sia l’Organizzazione che l’aderente si danno atto e si impegnano a considerare la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà contrattuale, e a rispettarla come tale, ai sensi dell’art. 1372 c.c. L’adesione alla clausola compromissoria si ritiene espressa al momento della richiesta di iscrizione, dovendo l’aderente leggere lo statuto ed impegnarsi ad accettarlo.
Articolo 14
NORMA DI RINVIO
- Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
COME DIVENTARE VOLONTARIO
Se condividi gli obiettivi della nostra Associazione chiama la CRA Pallavicini Baronio (tel 0544421156) o scrivi ai seguenti indirizzi mail per avere informazioni: dirbaronio@fondazionegmb.it oppure a.porisini@gmail.com